INVESTIMENTI 2017 e 2018 CON MAGGIORI AMMORTAMENTI
La convenienza ad anticipare o posticipare un investimento
E’ oramai noto che, in favore di imprese e professionisti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, sono previste alcune agevolazioni, in termini di maggiorazione del costo di acquisizione, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento/canoni di leasing, conosciute con il nome di super ammortamento o iper ammortamento.
La bozza della Manovra 2018, approvata dall’Esecutivo lo scorso 16 ottobre, sembra ridurre il super ammortamento, portandolo dall’attuale 140% al 130% nel 2018.
Con la risoluzione n. 132/E del 24 ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate, nel ribadire la validità del principio di non discriminazione degli investimenti in base alla modalità di effettuazione degli stessi, chiarisce che rientrano nella proroga al 30 giugno 2018 del super ammortamento (o 30 settembre 2018 per l’iper ammortamento), anche gli investimenti per i quali, dopo aver effettuato l’ordine e aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene entro la data del 31 dicembre 2017, l’investitore decida, successivamente a tale data, di acquisire il bene tramite contratto di leasing.
Agevolazioni per l'anno 2017
A seguito della proroga prevista dalla legge di Bilancio 2017, l’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 (per il super ammortamento) ed entro il 30 settembre 2018 (per l’iper ammortamento), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017:
1) il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
2) sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Al verificarsi di entrambe le condizioni risultano ammissibili al super/iper ammortamento anche gli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2018 fino al, rispettivamente, 30 giugno 2018 e 30 settembre 2018.
Probabili agevolazioni da super ammortamento al 130% nel 2018
Le disposizioni del DDL stabiliscono infatti, che, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, acquistati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, venga maggiorato del 30% (e non più del 40% come prevede – e consente ancora sino a fino anno – la Legge di Bilancio 2017).
L’agevolazione, al pari dello scorso anno, varrà anche se entro la fine del 2018 non si perfezioni l’acquisto: potrà beneficiare del super ammortamento anche chi effettua l’investimento nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Sul fronte delle esclusioni, non saranno ammessi al bonus i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, come le auto strumentali ed i veicoli industriali utilizzati nell’esercizio d’impresa (art. 164, comma 1, del Tuir) e gli investimenti che si avvalgono del super ammortamento in relazione al 2017 (art. 1, comma 8, L. n. 232/2016).
Probabili agevolazioni da iper ammortamento al 250% nel 2018
Si allunga di un anno il termine per investire in beni iper ammortizzabili. La bozza di legge di bilancio porta a fine 2018 (con una finestra fino al 31 dicembre 2019) il periodo per effettuare acquisti di beni strumentali da ammortizzare al 250 per cento.
Gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% nella deduzione potranno essere effettuati anche nel 2018, ovvero fino al 31 dicembre 2019 se, entro la fine del 2018, l’ordine verrà confermato e sarà pagato un acconto almeno pari al 20% del prezzo.
Si tratta di investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale in chiave «Industria 4.0», indicati in un allegato (A), a condizione che i cespiti siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; si deve trattare quindi di macchinari “intelligenti” in grado di dialogare tra loro, secondo il modello della smart factory. Per tali beni, pertanto, se acquistati nel periodo agevolabile sarà possibile ammortizzare un importo pari al 250% del costo di acquisto o produzione. L’elenco risultante dall’allegato è molto ampio e ricomprende tre categorie di beni:
1) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati (macchine utensili e robot che siano dotati di precise caratteristiche di interconnessione e integrazione automatizzata ai sistemi informatici e logistici di fabbrica o con la rete di fornitura e che rispondano ai più recenti standard in termini di sicurezza e che siano in grado di comunicare autonomamente tra di loro lungo la catena del valore, dando luogo a fabbriche cyber-fisiche);
2) sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (sistemi intelligenti di misura, monitoraggio e verifica dei requisiti di qualità del prodotto e dei processi di produzione, inclusi i sistemi di controllo delle condizioni di lavoro delle macchine, i dispositivi per etichettatura o marcatura automatica dei prodotti, le soluzioni per la gestione efficiente di consumi energetici);
3) dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarle in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori, i sistemi in grado di agevolare in modo automatizzato e intelligente il compito dell’operatore, le interfacce uomo-macchina intelligenti che supportano l’operatore in termini di sicurezza ed efficienza delle operazioni).
Per i soli soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento, inoltre, è consentita una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di alcuni beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave «Industria 4.0». Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni - indicati nell’allegato B - che consentono di interconnettere macchinari e impianti indicati nell’allegato A.
Per beneficiare dell’iper ammortamento o del super ammortamento relativo ai software, è richiesta una dichiarazione del legale rappresentante attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco all’allegato A e/o B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Valutazioni di convenienza
Nella pianificazione temporale degli investimenti di fine anno, le imprese ed i professionisti devono tenere conto degli intrecci tra proroga del super/iper ammortamento e le esclusioni per i veicoli industriali e le auto strumentali. L’allungamento dell’attuale termine (31 dicembre 2017 con coda fino al giugno/settembre 2018), se verrà confermato, comporta due immediate conseguenze sugli investimenti già avviati o allo studio.
In primo luogo, chi ha già pagato almeno il 20% e sta realizzando l’investimento non dovrà chiudere le consegne tassativamente entro settembre 2018, ma fino a dicembre 2019. Inoltre, per chi sta ancora decidendo se effettuare un ordine, non sarà necessario rispettare la scadenza del 31 dicembre 2017 (pagando entro tale data il 20%), ma si potrà operare, con maggiore ponderazione, anche nel 2018, rispettando comunque il termine del 31 dicembre 2019 per l’ultimazione.
La seconda conseguenza è invece meno apprezzabile, in quanto il super ammortamento (140%), si chiude nell’anno 2017, con i termini attuali. Dal 2018 (con la solita coda di giugno 2019 per ordini e acconti del 20% entro il 31 dicembre precedente) scatterà un nuovo incentivo del 130%, che escluderà le auto, comprese anche quelle strumentali ed i veicoli industriali.
Pertanto chi sta valutando se cambiare l’autocarro (in proprietà o in leasing), il consiglio è di completare l’investimento entro il prossimo 31 dicembre, versando un acconto pari ad almeno il 20%.
Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sui beni in leasing
Con la risoluzione 132/E del 24 ottobre l’Agenzia delle Entrate, tornando ad occuparsi delle disposizioni in materia di super e iper ammortamento, ha precisato che rientrano nella proroga al 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento) e, quindi, possono fruire della “maggiorazione”, anche gli investimenti in leasing effettuati secondo particolari modalità. Nell’ambito del documento di prassi è stata, altresì, ribadita dall’Agenzia “la validità del principio di non discriminazione degli investimenti in base alla modalità di effettuazione degli stessi affermato nella circolare n. 4/E del 2017”.
Il caso sottoposto all’esame riguarda la particolare ipotesi in cui:
• entro il 31.12.2017 sia effettuato l’ordine, con relativa accettazione da parte del fornitore e versato l’acconto del 20% del costo di acquisizione, al fine di “bloccare” il bene;
• successivamente il contribuente sceglie la forma di acquisizione maggiormente “consona al proprio investimento”, ossia:
a) acquisto del bene direttamente dal fornitore;
b) acquisizione del bene in leasing.
24/10/2017